Art. 24 · LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

Art. 24

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 14 set 1957
Costituzione del vincolo Le rendite nominative possono essere sottoposte ad ipoteca o altro vincolo in base a: a) domanda sottoscritta dal titolare o dal suo legittimo rappresentante con firma autenticata nei modi stabiliti nell'; b) consenso dato in una delle forme indicate nell', lettere a), b) e c); c) sentenza, passata in giudicato, che espressamente ordini l'annotamento del vincolo o dell'ipoteca già volontariamente convenuta; d) decreto del Tribunale o della Corte di appello nei casi di successione. In ogni caso deve essere depositato il certificato di iscrizione della rendita da sottoporre ad ipoteca o altro vincolo. Qualora siano da tramutare titoli al portatore in nominativi, questi possono essere vincolati in base a semplice domanda dell'esibitore.
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