Art. 28

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 14 set 1957
Modificazioni del vincolo A margine delle iscrizioni di rendita nominativa gravate di ipoteca e sui corrispondenti certificati non sono ammesse annotazioni se non per far constare la rinnovazione, la riduzione o l'estinzione dell'ipoteca. Sulle rendite vincolate per cauzione di contabili dello Stato o di altri enti pubblici o per cauzione a favore del pubblico possono però annotarsi le estensioni di ipoteca a garanzia della gestione di altro contabile in essa subentrato, ovvero a garanzia di gestioni successive, anche quando siano diversi i cauzionati o i contabili, nonchè il diritto di prelazione a favore di altri enti.
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