Art. 31
LEGGE 12 agosto 1957, n. 752
In vigore dal 14 set 1957
Ipoteche non soggette a rinnovazione
Non sono soggette a rinnovazione le iscrizioni di ipoteca per cauzioni dovute nell'interesse dello Stato o del pubblico per cause dipendenti dall'esercizio di uffici o professioni.
Le iscrizioni di ipoteca a favore della moglie su rendite del marito, a garanzia della dote e dei lucri dotali, conservano il loro effetto senza la rinnovazione durante il matrimonio e per l'anno successivo allo scioglimento di esso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-08-12;752#art-31