Art. 33
LEGGE 12 agosto 1957, n. 752
In vigore dal 14 set 1957
Cancellazione dei vincoli senza consenso
Le annotazioni di ipoteca o di altro vincolo possono essere cancellate senza speciale consenso o autorizzazione:
1) quando il diritto inerente al vincolo si consolidi o confonda col diritto di proprietà della rendita;
2) quando sia decorso il termine o sia cessata la causa del vincolo, salvo che vi ostino i diritti di terzi nascenti dalla legge o risultanti dagli atti depositati presso l'Amministrazione;
3) quando non sia stata domandata la rinnovazione dell'ipoteca entro il termine indicato nell'.
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