Art. 33 · LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

Art. 33

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 14 set 1957
Cancellazione dei vincoli senza consenso Le annotazioni di ipoteca o di altro vincolo possono essere cancellate senza speciale consenso o autorizzazione: 1) quando il diritto inerente al vincolo si consolidi o confonda col diritto di proprietà della rendita; 2) quando sia decorso il termine o sia cessata la causa del vincolo, salvo che vi ostino i diritti di terzi nascenti dalla legge o risultanti dagli atti depositati presso l'Amministrazione; 3) quando non sia stata domandata la rinnovazione dell'ipoteca entro il termine indicato nell'.
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