Art. 38

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 14 set 1957
Esecuzione sulle rendite nominative L'esecuzione derivante dall'ipoteca o altro vincolo ha effetto per virtù ed in conformità delle decisioni del giudice competente. Le rendite sottoposte ad ipoteca nell'interesse dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni sono rese libere e trasferite in tutto o in parte per determinazione della competente autorità amministrativa.
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