Art. 39

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 14 set 1957
Titoli misti Le iscrizioni relative a titoli misti sono soggette ad opposizione nei casi considerati nell', numeri 1, 2 e 3 ma l'opposizione non impedisce il libero pagamento degli interessi al portatore delle cedole già annesse ai titoli. Adempiute le formalità prescritte, l'opponente può ottenere dall'Amministrazione certificati provvisori comprovanti il suo diritto ai nuovi titoli, i quali non verranno emessi che dopo esaurita la serie delle cedole annesse ai vecchi titoli.
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