Art. 45

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 14 set 1957
Interruzione della prescrizione La prescrizione può essere interrotta nei modi e con gli effetti indicati negli articoli 2943, 2944 e 2945 del Codice civile, nonchè mediante semplice domanda o altro atto valevole a dimostrare la volontà dell'istante di conservare il proprio diritto, con effetto dal giorno in cui la domanda o l'atto risultino pervenuti alla Direzione generale del debito pubblico ovvero anche ad uno degli uffici che, nel territorio nazionale o all'estero, hanno facoltà di ricevere domande per operazioni su titoli di debito pubblico o di provvedere al pagamento dei relativi interessi.
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