Art. 46

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 14 set 1957
Titoli provvisori La validità delle ricevute o degli altri titoli provvisori, rilasciati in occasione di emissione di prestiti di altre operazioni finanziarie cessa qualora non siano richiesti i corrispondenti titoli definitivi entro il termine perentorio di dieci anni dalla data fissata per la commutazione.
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