Art. 50
LEGGE 12 agosto 1957, n. 752
In vigore dal 14 set 1957
Pagamento dei premi
I premi assegnati a titoli del Debito pubblico sono corrisposti a coloro che alla data della domanda di pagamento si trovano in possesso dei titoli al portatore premiati, ovvero hanno la pertinenza dei titoli nominativi comprensivi di quelli al portatore premiati senza verun riguardo allo stato di diritto del momento in cui i premi vennero conferiti.
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