Art. 49

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 14 set 1957
Prescrizione e decadenza I termini di prescrizione e di decadenza previsti dagli articoli precedenti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè, a norma delle leggi anteriori, non rimanga a decorrere un termine minore.
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