Art. 46
LEGGE 12 agosto 1957, n. 752
In vigore dal 14 set 1957
Titoli provvisori
La validità delle ricevute o degli altri titoli provvisori, rilasciati in occasione di emissione di prestiti di altre operazioni finanziarie cessa qualora non siano richiesti i corrispondenti titoli definitivi entro il termine perentorio di dieci anni dalla data fissata per la commutazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-08-12;752#art-46