Art. 31 · LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

Art. 31

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 14 set 1957
Ipoteche non soggette a rinnovazione Non sono soggette a rinnovazione le iscrizioni di ipoteca per cauzioni dovute nell'interesse dello Stato o del pubblico per cause dipendenti dall'esercizio di uffici o professioni. Le iscrizioni di ipoteca a favore della moglie su rendite del marito, a garanzia della dote e dei lucri dotali, conservano il loro effetto senza la rinnovazione durante il matrimonio e per l'anno successivo allo scioglimento di esso.
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