Art. 28
LEGGE 12 agosto 1957, n. 752
In vigore dal 14 set 1957
Modificazioni del vincolo
A margine delle iscrizioni di rendita nominativa gravate di ipoteca e sui corrispondenti certificati non sono ammesse annotazioni se non per far constare la rinnovazione, la riduzione o l'estinzione dell'ipoteca.
Sulle rendite vincolate per cauzione di contabili dello Stato o di altri enti pubblici o per cauzione a favore del pubblico possono però annotarsi le estensioni di ipoteca a garanzia della gestione di altro contabile in essa subentrato, ovvero a garanzia di gestioni successive, anche quando siano diversi i cauzionati o i contabili, nonchè il diritto di prelazione a favore di altri enti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-08-12;752#art-28