Art. 26 · LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

Art. 26

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 21 nov 1957
Limitazione dei vincoli Una rendita non può essere sottoposta che ad un solo vincolo. Le rendite annotate d'ipoteca o altro vincolo possono tuttavia essere gravate d'usufrutto, il cui godimento rimanga subordinato agli effetti della presistente annotazione; e quelle annotate d'usufrutto possono anche essere sottoposte ad ipoteca o altro vincolo, previo consenso dell'usufruttuario, nel caso che gli effetti della posteriore annotazione non siano subordinati alla cessazione dell'usufrutto. Parimenti le rendite dotali e quelle costituenti patrimonio familiare possono essere, previe le formalità e le autorizzazioni prescritte, sottoposte ad ipoteca con tutti gli effetti di legge, e le rendite già sottoposte ad ipoteca o altro vincolo, quando siano costituite in dote oppure in patrimonio familiare, possono essere annotate anche del nuovo carattere ad esse attribuito .
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