Protocollo
Art. 17
In vigore dal 8 mag 1956
Le Alte Parti Contraenti sono d'accordo nel:
a) vigilare che i trasferimenti di fondi fra l'Italia e
l'Argentina e viceversa, effettuati in applicazione del presente Accordo, si riferiscano esclusivamente ad operazioni dirette fra entrambi i territori;
b) autorizzare i pagamenti correnti fra l'Italia e l'Argentina in
conformità con le disposizioni vigenti in ciascun Paese in materia di cambi, al momento di effettuare i rispettivi trasferimenti;
c) consultarsi al fine di controllare i trasferimenti di capitali
in conformità con i principi della loro politica rispettiva, specialmente per impedire quei trasferimenti che non rispondessero ad una utile finalità economica;
d) scambiare ogni informazione utile al fine di assicurare un
miglior controllo nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo;
e) mantenersi in contatto per esaminare congiuntamente tutte le questioni tecniche che si presentino nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolo e per adottare, di comune accordo, tutte le misure che le circostanze rendessero necessarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-03-30;324#art-p-17