Protocollo

Art. 17

In vigore dal 8 mag 1956
Le Alte Parti Contraenti sono d'accordo nel: a) vigilare che i trasferimenti di fondi fra l'Italia e l'Argentina e viceversa, effettuati in applicazione del presente Accordo, si riferiscano esclusivamente ad operazioni dirette fra entrambi i territori; b) autorizzare i pagamenti correnti fra l'Italia e l'Argentina in conformità con le disposizioni vigenti in ciascun Paese in materia di cambi, al momento di effettuare i rispettivi trasferimenti; c) consultarsi al fine di controllare i trasferimenti di capitali in conformità con i principi della loro politica rispettiva, specialmente per impedire quei trasferimenti che non rispondessero ad una utile finalità economica; d) scambiare ogni informazione utile al fine di assicurare un miglior controllo nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo; e) mantenersi in contatto per esaminare congiuntamente tutte le questioni tecniche che si presentino nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolo e per adottare, di comune accordo, tutte le misure che le circostanze rendessero necessarie.
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