Protocollo
Art. 12
In vigore dal 8 mag 1956
Il conto aperto in virtù di quanto stabilito al primo capoverso
dell' potrà presentare saldo creditore o debitore indistintamente fino al limite di 80 (ottanta) milioni di dollari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-03-30;324#art-p-12