Protocollo
Art. 7
In vigore dal 8 mag 1956
I contingenti previsti nelle liste A e B del presente Accordo
avranno valore per un periodo di 12 mesi, a partire dal 15° giorno dopo la firma dell'Accordo.
Tre mesi prima della, scadenza del periodo annuo di validità,
delle suddette liste, le Alte Parti Contraenti determineranno di comune accordo i prodotti argentini e italiani che formeranno oggetto speciale d'intercambio tra i due Paesi durante il periodo di 12 mesi successivo, sino alla scadenza dell'Accordo. Se un mese prima della scadenza di ciascun periodo annuo non Tosse stato ancora raggiunto un accordo, ambo le Parti stabiliranno se prorogare o meno il termine di scadenza delle liste in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-03-30;324#art-p-7