Protocollo
Art. 6
In vigore dal 8 mag 1956
Al fine di ampliare l'intercambio commerciale dei prodotti previsti
nelle liste A e B, tra i due Paesi, e di includervi altri prodotti le Alte Parti Contraenti studieranno con il maggiore spirito di cooperazione la possibilità di rilasciare permessi di esportazione e di importazione oltre quelli previsti nelle liste menzionate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1956-03-30;324#art-p-6