Protocollo

Art. 6

In vigore dal 8 mag 1956
Al fine di ampliare l'intercambio commerciale dei prodotti previsti nelle liste A e B, tra i due Paesi, e di includervi altri prodotti le Alte Parti Contraenti studieranno con il maggiore spirito di cooperazione la possibilità di rilasciare permessi di esportazione e di importazione oltre quelli previsti nelle liste menzionate.
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urn:nir:stato:legge:1956-03-30;324#art-p-6

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