Protocollo
Art. 4
In vigore dal 8 mag 1956
Il Governo della Repubblica italiana faciliterà, entro i limiti
delle facoltà che normalmente esercita in tale materia, le esportazioni verso la Repubblica Argentina delle merci previste nella lista 8, e, da parte sua, il Governo Argentino concederà tutte le facilitazioni necessarie per l'importazione di dette merci nella Repubblica Argentina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-03-30;324#art-p-4