Protocollo
Art. 3
In vigore dal 8 mag 1956
La Repubblica italiana comprerà e la Repubblica Argentina
venderà, in conformità alle condizioni ed ai prezzi che di comune accordo si stabiliranno, oltre il quantitativo già acquistato e compreso nella lista A per il 1949, la quantità minima annua di 500.000 tonnellate di grano per i successivi anni di vigore dell'Accordo, sempre che in' ciascuno di detti anni il saldo esportabile non subisca riduzioni sostanziali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-03-30;324#art-p-3