Protocollo
Art. 8
In vigore dal 8 mag 1956
I Governi Contraenti costituiranno con sede in Buenos Aires una
Commissione mista consultiva che si riunirà regolarmente con il proposito di vigilare sulla applicazione delle disposizioni contenute nell'Accordo, al fine di raggiungere gli scopi in esso previsti. Essa potrà proporre ai Governi contraenti le misure dirette ad ottenere una maggiore intensificazione dell'intercambio tra i due Paesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1956-03-30;324#art-p-8