Protocollo
Art. 5
In vigore dal 8 mag 1956
Il Governo italiano assicura che tutti i prodotti argentini che in applicazione del presente Accordo si esporteranno verso l'Italia, saranno destinati a soddisfare il consumo interno del Paese, e il Governo Argentino, da parte sua, assicura che tutti i prodotti italiani che in applicazione del presente Accordo si esportino in Argentina, saranno destinati a soddisfare il consumo interno del Paese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-03-30;324#art-p-5