Protocollo

Art. 2

In vigore dal 8 mag 1956
Il Governo della Repubblica Argentina faciliterà entro i limiti delle facoltà che normalmente esercita in tale materia, l'esportazione verso la Repubblica italiana delle merci argentine previste nella lista A, e, da parte sua, il Governo della Repubblica italiana concederà tutte le facilitazioni necessarie per l'importazione di tali merci nella Repubblica italiana.
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urn:nir:stato:legge:1956-03-30;324#art-p-2

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