Protocollo
Art. 14
In vigore dal 8 mag 1956
Alla scadenza del presente Accordo i pagamenti originati dalla
liquidazione degli impegni assunti prima della sua scadenza, saranno effettuati a tramite dei conti ai quali si riferisce l' ed in conformità con le disposizioni del presente Accordo, le quali resteranno in vigore, a tal fine, durante un successivo periodo di sei mesi dopo la scadenza dell'Accordo.
L'Ufficio italiano dei Cambi ed il "Banco Central de la Republica Argentina" definiranno di comune intesa la procedura da seguire per la liquidazione degli impegni originati dalle operazioni previste nel presente Accordo, che non fossero estinti entro i sei mesi successivi od aventi scadenza posteriormente al detto limite.
Il saldo totale che al termine del citato periodo di sei mesi
presentino i conti ai quali si riferisce l', sarà regolato in merci concordate fra entrambi i Governi o di comune accordo, in dollari. U.S.A., in divise o in qualunque altra forma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1956-03-30;324#art-p-14