Protocollo
Art. 19
In vigore dal 8 mag 1956
L'Ufficio italiano dei Cambi ed il Banco Central de la Republica
Argentina fisseranno le modalità tecniche necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1956-03-30;324#art-p-19