Protocollo
Art. 20
In vigore dal 8 mag 1956
Le merci originarie di terzi Paesi, che non siano state oggetto di lavorazione in uno dei due Paesi e che una delle Alte Parti Contraenti acquisti nell'altra, non potranno essere regolate a tramite del conto generale o dei conti speciali istituiti dal presente Accordo, salvo che ciò non venga concordato in ciascun caso dalle autorità competenti di entrambi i Paesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-03-30;324#art-p-20