Protocollo

Art. 21

In vigore dal 8 mag 1956
Le Alte Parti Contraenti esamineranno nuovamente le disposizioni del presente Accordo, al fine di introdurvi le modificazioni del caso, ove ciò fosse necessario, come conseguenza della loro adesione a convenzioni monetarie di carattere internazionale.
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urn:nir:stato:legge:1956-03-30;324#art-p-21

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