Protocollo
Art. 16
In vigore dal 8 mag 1956
Ai fini di quanto stabilito nel presente Accordo, per convertire
gli importi in dollari C.A.I. che si registrano a debito o a credito dei Conti ai quali si riferisce l', l'Ufficio italiano dei Cambi ed il Banco Central de la Republica Argentina applicheranno le norme ed i tipi di cambio vigenti nei rispettivi Paesi, per la conversione dei dollari statunitensi in lire italiane, in pesos argentini, in altre divise o viceversa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-03-30;324#art-p-16