Protocollo

Art. 18

In vigore dal 8 mag 1956
I pagamenti previsti alla lettera b) dell'articolo precedente comprendono: a) pagamenti commerciali, ivi compresi i pagamenti delle spese accessorie (spese di trasporto per via marittima, fluviale, terrestre e aerea, assicurazione ed altre provvigioni, commissioni, spese portuali, diritti vari, tasse e simili); b) pagamenti ufficiali, ivi comprese le percezioni consolari; c) pagamenti o rimborsi di passaggi marittimi e di spese di viaggio di cittadini italiani o argentini in viaggio diretto fra l'Argentina e l'Italia, su navi battenti bandiera dell'uno o dell'altro Paese; d) pagamenti a titolo di stipendi, onorari, salari, pensioni, servizi, sussidi, spese di sostentamento, diritti, "redevances", canoni, diritti di autore, tasse e diritti di brevetti e licenze, rimesse per aiuti familiari; e) pagamenti di premi e indennità di assicurazione e dei saldi di riassicurazione; f) pagamenti di redditi, rendite, interessi e benefici, di spese di esercizio e di ammortamento contrattuali, di imposte tasse e accessori; g) qualsiasi altro pagamento giustificato, ammesso di comune accordo tra l'Ufficio italiano dei Cambi e il Banco Central de la Republica Argentina.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1956-03-30;324#art-p-18

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