Protocollo
Art. 18
In vigore dal 8 mag 1956
I pagamenti previsti alla lettera b) dell'articolo precedente
comprendono:
a) pagamenti commerciali, ivi compresi i pagamenti delle spese
accessorie (spese di trasporto per via marittima, fluviale, terrestre e aerea, assicurazione ed altre provvigioni, commissioni, spese portuali, diritti vari, tasse e simili);
b) pagamenti ufficiali, ivi comprese le percezioni consolari;
c) pagamenti o rimborsi di passaggi marittimi e di spese di
viaggio di cittadini italiani o argentini in viaggio diretto fra l'Argentina e l'Italia, su navi battenti bandiera dell'uno o dell'altro Paese;
d) pagamenti a titolo di stipendi, onorari, salari, pensioni,
servizi, sussidi, spese di sostentamento, diritti, "redevances", canoni, diritti di autore, tasse e diritti di brevetti e licenze, rimesse per aiuti familiari;
e) pagamenti di premi e indennità di assicurazione e dei saldi di riassicurazione;
f) pagamenti di redditi, rendite, interessi e benefici, di spese di esercizio e di ammortamento contrattuali, di imposte tasse e accessori;
g) qualsiasi altro pagamento giustificato, ammesso di comune
accordo tra l'Ufficio italiano dei Cambi e il Banco Central de la Republica Argentina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1956-03-30;324#art-p-18