Protocollo
Art. 22
In vigore dal 8 mag 1956
Al fine di facilitare il finanziamento di importazioni nella
Repubblica Argentina di prodotti italiani, l'Ufficio italiano dei Cambi potrà dare facoltà alle Banche italiane di aprire crediti documentari e, reciprocamente, il Banco Central de la Republica Argentina potrà permettere agli Istituti autorizzati argentini di aprire crediti documentari per finanziare le esportazioni argentine in Italia. Tali operazioni si svolgeranno d'accordo con la pratica bancaria ed il loro rimborso si effettuerà a tramite dei conti previsti nell'.
II. - Ampliare l'art. 44 dell'Accordo sottoscritto il 13 ottobre 1947, con la seguente clausola:
"Dopo il 31 dicembre 1951, il presente Accordo sarà prorogato
annualmente per tacita riconduzione, a meno che una delle Alte Parti Contraenti non lo denunci tre mesi prima, della scadenza di ogni anno".
III. - Il presente Protocollo sarà ratificato in conformità
della procedura costituzionale di ciascuna delle Alte Parti Contraenti e lo scambio delle rispettive ratifiche sarà effettuato nella città di Roma al più presto possibile.
Senza pregiudizio della sua debita ratifica, e di quanto previsto nell', il presente Protocollo entrerà in vigore, a titolo provvisorio, il giorno successivo a quello della sua firma e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 1951, salvo quanto esplicitamente stabilito nella sezione II.
In fede di quanto sopra, si firmano due esemplari in lingua
spagnola ed italiana, parimenti validi, in Buenos Aires addì otto ottobre millenovecentoquarantanove.
Per il Presidente della Repubblica Argentina
HIPOLITO J. PAZ
RAMON A. CEREIJO
ROBERTO A. AERES
A. GOMEZ MORALES
JOSE COSTANTINO BARRO
Per il Presidente della Repubblica italiana
GIUSTINO ARPESANI
VITTORIO RONCHI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO
Storico versioni
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