Art. 3

In vigore dal 8 mag 1956
Per l'esecuzione del Protocollo di cui al precedente e per assicurare il servizio del prestito di cui al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385, l'Ufficio italiano dei cambi costituisce, dalla data di entrata in vigore del Protocollo medesimo, un fondo di riserva in pesos fino all'ammontare massimo di 350 milioni di pesos. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, per quanto di sua competenza, all'attuazione della presente legge ed a stipulare con l'Ufficio italiano dei cambi la convenzione necessaria per disciplinare i rapporti nascenti dalla costituzione della predetta riserva, convenendo di effettuare i versamenti in corrispondenza delle singole rate di capitale del servizio di ammortamento del prestito suindicato alle condizioni di cambio vigenti al momento dell'entrata in vigore del citato Protocollo.
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urn:nir:stato:legge:1956-03-30;324#art-rd-3

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