Art. 40

LEGGE 11 aprile 1955, n. 379

In vigore dal 1 lug 1971
Ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità degli Istituti di previdenza, i figli naturali riconosciuti a norma del Codice civile dall'iscritto anteriormente alla data di cessazione dal servizio sono equiparati ai figli legittimi. Gli organi maggiorenni e le orfane nubili o vedove maggiorenni dell'iscritto, per i casi di morte a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, i quali alla data della morte stessa siano a di lui carico, inabili permanentemente a qualsiasi lavoro ed in condizioni di nullatenenza, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità delle Casse per' le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, sono equiparati agli orfani minorenni, secondo le norme stabilite in materia dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035 e successive modificazioni.
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