Art. 34
LEGGE 11 aprile 1955, n. 379
In vigore dal 31 mag 1955
La Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, istituita con legge 14 luglio 1898, n. 335, assume la denominazione: di Cassa per le pensioni ai sanitari.
Gli assistenti e gli aiuto degli Istituti ospedalieri contemplati dalla lettera d) dell'art. 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, che godano di retribuzione annua non inferiore a lire 84.000 e che prestino servizio ad enti con entrate effettive ordinarie annue di almeno lire un milione e cinquecentomila, i quali, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo stesso, si siano iscritti o si iscrivano alla Cassa per le pensioni ai sanitari, sono tenuti al pagamento del solo contributo personale, mentre la rimanente parte del contributo complessivo è a carico dei predetti enti.
Le disposizioni di cui al precedente comma hanno vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge. Per i sanitari di cui al comma stesso, che si iscriveranno facoltativamente da tale data in poi, l'iscrizione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Il contributo di riscatto, calcolato secondo le norme stabilite in materia per la Cassa per le pensioni ai sanitari, è ridotto ad un terzo per la parte che si riferisce ai servizi contemplati dalla lettera d) del citato art. 8 resi anteriormente al primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.
Storico versioni
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