Art. 36

LEGGE 11 aprile 1955, n. 379

In vigore dal 12 dic 1962
I sanitari dipendenti dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) in servizio con regolare rapporto d'impiego alla data di pubblicazione della presente legge o successivamente assunti dall'Istituto stesso, per i quali non sussistano le condizioni previste dall'ultimo comma dell', sono obbligati alla iscrizione alla Cassa per le pensioni ai sanitari, con effetto dalla data di assunzione. La Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali versa alla Cassa per le pensioni ai sanitari i contributi introitati riferibilmente al personale di cui al comma precedente per i servizi resi nella qualità di sanitario alle dipendenze dell'I.N.A.D.E.L. anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge. Il conguaglio dei contributi effettivamente dovuti, in applicazione del comma precedente, a carico dell'Istituto e dell'iscritto, viene effettuato, senza interessi, dalla Cassa per le pensioni ai sanitari.
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