Art. 37
LEGGE 11 aprile 1955, n. 379
In vigore dal 31 mag 1955
Gli asili d'infanzia eretti in enti morali e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le quali da sole o se riunite in un'unica amministrazione, complessivamente, non raggiungano un importo annuo di entrate effettive ordinarie di almeno lire 700.000 non sono obbligati ad iscrivere alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate le proprie rispettive categorie di personale assunto a partire dalla data di pubblicazione della presente legge in poi. Tale personale ha facoltà di iscriversi alla rispettiva Cassa corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo che farebbe carico all'ente, a meno che questo se ne assuma volontariamente l'onere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1955-04-11;379#art-37