Art. 38

LEGGE 11 aprile 1955, n. 379

In vigore dal 31 mag 1955
L'insegnante di asilo d'infanzia; con retribuzione annua contributiva non inferiore a lire 90.000, comunque assunto in servizio a partire dalla data di pubblicazione della presente legge è obbligato all'iscrizione alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, purchè l'asilo abbia entrate effettive ordinarie annue di almeno lire 700.000. Per l'insegnante in servizio alla data predetta, che si sia avvalso o si avvalga della facoltà di iscrizione alla Cassa, l'asilo è tenuto, a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della data stessa, al pagamento della parte del contributo complessivo stabilita a carico dell'ente dal comma secondo dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1955-04-11;379#art-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 11 aprile 1955, n. 379 (Art. 38 Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.) — Testo vigente | Portale Normativo