Art. 38
LEGGE 11 aprile 1955, n. 379
In vigore dal 31 mag 1955
L'insegnante di asilo d'infanzia; con retribuzione annua contributiva non inferiore a lire 90.000, comunque assunto in servizio a partire dalla data di pubblicazione della presente legge è obbligato all'iscrizione alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, purchè l'asilo abbia entrate effettive ordinarie annue di almeno lire 700.000.
Per l'insegnante in servizio alla data predetta, che si sia avvalso o si avvalga della facoltà di iscrizione alla Cassa, l'asilo è tenuto, a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della data stessa, al pagamento della parte del contributo complessivo stabilita a carico dell'ente dal comma secondo dell'.
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