Art. 44

LEGGE 11 aprile 1955, n. 379

In vigore dal 31 mag 1955
A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, ai superinvalidi titolari di pensione diretta di privilegio a carico degli Istituti di previdenza è concesso l'assegno di superinvalidità di cui ai commi primo e terzo dell' della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, nella misura annua di esso stabilita, per le varie lettere, dalla tabella E annessa alla legge stessa. Su tale assegno, pagabile in dodici rate mensili posticipate, non compete la tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877. Nei casi di pensione ad onere ripartito tra Istituti di previdenza ed altri enti, l'assegno di superinvalidità di cui al comma precedente è attribuito per quote, in conformità alle norme stabilite in materia dagli ordinamenti dei predetti Istituti.
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LEGGE 11 aprile 1955, n. 379 (Art. 44 Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.) — Testo vigente | Portale Normativo