Art. 45

LEGGE 11 aprile 1955, n. 379

In vigore dal 24 ago 1961
Le norme di cui all' della legge 13 aprile 1953, n. 337, si applicano anche nei confronti dei titolari di pensioni dirette di privilegio a carico degli Istituti di previdenza, seguendo le stesse modalità stabilite per le pensioni privilegiate ordinarie statali dai commi primo e secondo dell'art. 7 della legge citata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1955-04-11;379#art-45

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 11 aprile 1955, n. 379 (Art. 45 Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.) — Testo vigente | Portale Normativo