Art. 45
LEGGE 11 aprile 1955, n. 379
In vigore dal 24 ago 1961
Le norme di cui all' della legge 13 aprile 1953, n. 337, si applicano anche nei confronti dei titolari di pensioni dirette di privilegio a carico degli Istituti di previdenza, seguendo le stesse modalità stabilite per le pensioni privilegiate ordinarie statali dai commi primo e secondo dell'art. 7 della legge citata.
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