Art. 46
LEGGE 11 aprile 1955, n. 379
In vigore dal 31 mag 1955
A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, nel caso di riscatto di servizi o periodi con pagamento del contributo a rate mensili posticipate, qualora l'iscritto agli Istituti di previdenza muoia in attività di servizio entro il periodo di sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, la vedova - o gli orfani - con diritto all'indennità una volta tanto è tenuta al versamento alla rispettiva Cassa di un importo pari all'intero valore capitale dei contributi rateali che sarebbero scaduti successivamente alla data di morte dell'iscritto qualora il pagamento dei contributi stessi avesse avuto inizio dal primo giorno del mese successivo alla data della presentazione della domanda di riscatto.
La vedova - o gli orfani - cui compete la pensione è tenuta al versamento della metà del valore capitale predetto. In tale caso, il titolare della pensione può ottenere che il versamento sia effettuato ratealmente, con ritenuta di un quinto della pensione stessa.
Nel caso di riscatto di servizi o periodi deliberato a partire dalla data di pubblicazione della presente legge, quando la domanda sia stata presentata successivamente alla data di morte in attività di servizio dello iscritto agli Istituti di previdenza, il relativo contributo calcolato secondo le norme della rispettiva Cassa - dovuto in ogni caso in una sola volta oppure mediante ritenuta delle intere prime rate di pensione - è ridotto alla metà qualora la vedova o gli orfani dell'iscritto abbiano diritto alla pensione.
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