Art. 41

LEGGE 11 aprile 1955, n. 379

In vigore dal 31 mag 1955
In nessun caso è consentito di ottenere la trasformazione in indennità una volta tanto della parte aggiuntiva di pensione di cui 4 comma primo dell' della legge 24 maggio 1952, n. 610, per l'iscritto che, dopo aver conseguito il diritto alla pensione, continui l'iscrizione o si reiscriva agli Istituti di previdenza. Il minimo di cinque anni di servizio previsto dall'ultimo comma del citato , ai fini del conseguimento del diritto ad altra indennità una volta tanto, è ridotto ad un anno compiuto nei casi di cessazione definitiva dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge. A partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, i trattamenti di quiescenza nella forma della pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, nonchè quelli, relativi ai casi di cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, saranno corrisposti integralmente, nei loro importi spettanti, anche ai titolari che prestano opera retribuita, rimanendo per i predetti trattamenti ed a partire dalla data sopradetta abrogate le norme di cui all'ultimo comma dell' del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.
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