Art. 43

LEGGE 11 aprile 1955, n. 379

In vigore dal 31 mag 1955
Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. - Sezione seconda - nel caso di pensione diretta di privilegio, per gli iscritti agli Istituti stessi, in base all'entità delle menomazioni dell'integrità fisica, da accertarsi con riferimento alla data della cessazione dal servizio, stabilisce se le lesioni ed infermità rientrino tra quelle contemplate dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. In caso affermativo, il predetto Consiglio assegna al titolare della pensione diretta di privilegio la rispettiva categoria e, per i superinvalidi, ne attribuisce l'ascrizione ad una delle lettere di cui alla, tabella E annessa alla legge sopra citata. A tali fini, il Consiglio di amministrazione può chiedere il parere delle Commissioni mediche di cui agli articoli 103 e 104 della legge predetta. Resta fermo che il Ministro per il tesoro stabilisce, a carico dei bilanci della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, compensi ed altre spese necessarie per il funzionamento della prima e della seconda sezione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in conformità delle disposizioni contenute nell'ultimo capoverso dell'art. 3 del decreto legislativo dal Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 883.
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LEGGE 11 aprile 1955, n. 379 (Art. 43 Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.) — Testo vigente | Portale Normativo