Art. 28
LEGGE 11 aprile 1955, n. 379
In vigore dal 31 mag 1955
L'importo lordo dell'indennità diretta una volta tanto o dell'indennità indiretta una volta tanto, di cui, rispettivamente, al comma primo dell' e alla lettera a) dell'art. 8, è pari al prodotto che si ottiene moltiplicando la pensione teorica di cui al precedente per il coefficiente fisso 7,85.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1955-04-11;379#art-28