Art. 28

LEGGE 11 aprile 1955, n. 379

In vigore dal 31 mag 1955
L'importo lordo dell'indennità diretta una volta tanto o dell'indennità indiretta una volta tanto, di cui, rispettivamente, al comma primo dell' e alla lettera a) dell'art. 8, è pari al prodotto che si ottiene moltiplicando la pensione teorica di cui al precedente per il coefficiente fisso 7,85.
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LEGGE 11 aprile 1955, n. 379 (Art. 28 Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.) — Testo vigente | Portale Normativo