Art. 24
LEGGE 11 aprile 1955, n. 379
In vigore dal 31 mag 1955
In base alle retribuzioni pensionabili attribuite ai periodi di cui all' e tenendo presenti la durata e l'epoca dei periodi stessi, si determina, per ciascuno di essi, la relativa quota di pensione teorica riferita alla fine del mese di presentazione della domanda di riscatto.
Il contributo da versarsi in una sola volta per la validità del riscatto è pari al prodotto della somma delle quote di cui al comma precedente per il coefficiente fisso 12,50.
Qualora sia richiesto il pagamento rateale, il computo del relativo contributo mensile posticipato si effettua mediante l'applicazione della tabella 6 con le relative norme allegata alla presente legge.
Il pagamento può essere concesso per un periodo in anni interi non superiore al doppio di quello riscattato e in nessun caso superiore ad anni quindici.
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