Art. 26

LEGGE 11 aprile 1955, n. 379

In vigore dal 31 mag 1955
Ai fini della determinazione della pensione teorica di cui all', nei casi di periodi di riscatto contemplati alla lettera b) dell', qualora nello stesso anno solare-intermedio tra quello della data di inizio e quello di cessazione dal servizio utile - vi sia una parte ammessa a riscatto ed una parte già considerata come utile nel modo indicato al comma primo dell', entrambe espresse in mesi interi, per tale anno si attribuisce, come retribuzione pensionabile, la somma delle due rispettive aliquote della retribuzione pensionabile ragguagliata all'intero anno risultante in applicazione del primo comma dell'. Per l'iscritto avente servizio utile anteriore al 1 gennaio 1954, i servizi o periodi anteriori a tale data per i quali sia stato o sia concesso il riscatto sono considerati come immediatamente precedenti tale servizio utile. All'intera, durata dei predetti servizi o periodi si attribuisce la retribuzione pensionabile annua costante risultante dall'applicazione delle norme di cui agli , comma secondo, e 18.
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LEGGE 11 aprile 1955, n. 379 (Art. 26 Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.) — Testo vigente | Portale Normativo