Art. 21
LEGGE 11 aprile 1955, n. 379
In vigore dal 31 mag 1955
Per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate è data facoltà; agli effetti del trattamento di quiescenza di riscattare, in una sola volta o in più volte, fino ad un massimo di anni 15, i seguenti servizi comunque prestati e periodi, che non siano altrimenti utili in pensione o contemporanei ad altri servizi utili:
a) i servizi e i periodi indicati al comma primo dell'art. 67 e dell'art. 69 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680;
b) i servizi indicati alle lettere a), b), e), d), e) dell'art. 76 della legge 6 febbraio 1941, n. 176;
c) i servizi resi agli enti di cui agli della legge 24 maggio 1952, n. 610, e di cui all'articolo 39 della presente legge.
La limitazione del riscatto al predetto massimo di anni 15 non trova applicazione qualora la relativa domanda risulti presentata prima della data di pubblicazione della presente legge, ferme rimanendo in tale caso, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 73 del citato ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, D. 680.
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