Art. 15

LEGGE 11 aprile 1955, n. 379

In vigore dal 31 mag 1955
A partire dal 1 gennaio 1954, il contributo complessivo, per ogni iscritto, dovuto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è pari al 23 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartito per il 17,70 per cento a carico dell'ente e per il 5,30 per cento a carico dell'iscritto. Nessun contributo è dovuto per i posti vacanti e per i posti coperti da titolari non iscritti. A partire dalla data predetta, il contributo complessivo, per ogni iscritto, dovuto alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate è pari al 17 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartito per l'11,70 per cento a carico dell'ente e per il 5,30 per cento a carico dello iscritto. Nessun contributo è dovuto per i posti vacanti.
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