Art. 14
LEGGE 11 aprile 1955, n. 379
In vigore dal 31 mag 1955
Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva e del conseguente importo dei contributi dovuti alle Casse, nel caso di interruzione di servizio, che abbia inizio o termine nel corso del mese, si considera come periodo di servizio effettivamente prestato: il periodo intercorrente dalla, data di inizio dell'interruzione fino all'ultimo giorno del mese;
il periodo intercorrente dal primo del mese fino al giorno precedente quello del termine dell'interruzione.
Ai fini della determinazione, dell'importo dei contributi dovuti alle Casse di previdenza e del periodo da computarsi per il calcolo della pensione teorica di cui al seguente :
le nuove assunzioni e le riassunzioni in servizio che si verificano nel corso del mese si considerano come avvenute all'inizio del mese;
le cessazioni dal servizio che si verificano nel corso del mese si considerano come avvenute alla fine del mese.
Nei casi di interruzione di servizio, la retribuzione annua contributiva è pari a tanti dodicesimi dell'importo determinato in applicazione degli , primo comma, quanti sono stati i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato ai sensi del primo comma del presente articolo.
Nei casi contemplati dal comma secondo del presente articolo, l'importo dei contributi dovuti alle Casse è calcolato su un'aliquota della retribuzione annua contributiva, pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato in applicazione del comma stesso.
Per i casi di assunzioni o di riassunzioni in servizio nel corso dell'anno, l'accertamento dei contributi viene effettuato all'inizio dell'anno successivo.
Per i casi di interruzione di servizio all'inizio o nel corso dell'anno e di cessazioni dal servizio nel corso dell'anno, le Casse provvedono, all'inizio dell'anno successivo, al rimborso della, differenza tra i contributi accertati e quelli effettivamente dovuti.
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