Art. 11
LEGGE 11 aprile 1955, n. 379
In vigore dal 31 mag 1955
Nel caso, di morte dell'iscritto che avvenga entro i triennio dalla cessazione dal servizio, l'indennità indiretta una volta tanto, spettante quando sussistano le condizioni di servizio previste dalla lettera a) dell'articolo 8, viene calcolata detraendo dal relativo importo quello eventuale già corrisposto all'iscritto, nella forma di indennità diretta ridotta, in applicazione dell'ultimo comma dell'. Quando sussistano le condizioni di servizio previste dalla lettera b) dello art. 8 per la concessione della pensione indiretta, il titolare di essa ha facoltà di chiedere che la predetta eventuale indennità ridotta corrisposta all'iscritto venga rifusa, anzichè in unica soluzione, mediante detrazione dalla pensione della quota annua vitalizia corrispondente all'indennità stessa, da determinarsi con l'applicazione delle tabelle di annualità vitalizie a favore di vedove e orfani attualmente in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1955-04-11;379#art-11