Art. 12
LEGGE 11 aprile 1955, n. 379
In vigore dal 31 mag 1955
L'acertamento e la riscossione dei contributi si effettuano in base alle norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni, per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, e dalla legge 6 febbraio 1941, n. 176, e successive modificazioni, per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.
A partire dal 1 gennaio 1954 in poi, riferibilmente ad ogni anno solare di servizio, si determina la retribuzione annua contributiva dell'iscritto, al fine di stabilire l'importo dei contributi dovuti alle Casse di previdenza, prendendo a base il trattamento economico goduto all'inizio di ciascun anno. Detta retribuzione viene arrotondata di 10.000 in 10.000 lire, trascurando il suo importo marginale nel caso in cui non risulti superiore a lire 5.000.
Per determinare la retribuzione annua contributiva, si considera soltanto la parte fissa e continuativa del complesso degli emolumenti che l'iscritto percepisce nell'intero anno. Fino a quando tale parte non sarà riordinata in un'unica voce del trattamento economico di attività di servizio, essa sarà considerata come costituita dai seguenti elementi: lo stipendio, salario o paga, l'indennità di carovita o di contingenza con esclusione delle eventuali quote dovute per i familiari a carico, l'indennità di presenza computata per 280 giornate l'anno, l'indennità di funzione o assegno perequativo, l'eventuale indennità di caropane in una importo annuo comunque non superiore a lire 6240, la tredicesima mensilità, gli altri eventuali elementi - costitutivi della retribuzione - fissi e ricorrenti ogni anno che siano dovuti all'iscritto non in dipendenza della mansione da lui esplicata.
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